Spettabile Operatore Economico, la vostra segnalazione, quasi certamente redatta utilizzando un software di intelligenza artificiale, appare sbagliata nella forma e nella sostanza. Nella forma, perché fatta utilizzando lo spazio dedicato alla richiesta di chiarimenti. Nella sostanza perché non pertinente rispetto alla concreta configurazione del disciplinare e della gara in questione. Le stesse sentenze citate non riguardano la questione da voi sollevata, anzi in alcuni casi non riguardano proprio la materia degli appalti (una riguarda un procedimento in materia di edilizia, un'altra riguarda concorsi pubblici). Da qui l'impressione che il testo sia redatto da un software AI (circostanza di per sé legittima), in totale assenza di un'appropriata verifica del testo.
Nel merito, è pacifico che il c.d. divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell'offerta è stato sfumato nel tempo dalla giurisprudenza, ammettendo anche criteri valutativi di tipo soggettivo o esperienziale, qualora effettivamente necessari e o utili a illuminare la qualità dell'offerta. In modo particolare, è stato affermato che "le Stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di gara, anche elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti, in particolare, la specifica attitudine del concorrente, anche sulla base di analoghe esperienze pregresse, a realizzare il progetto oggetto di gara. Ciò, invero, proprio nel caso di appalti di servizi e laddove aspetti dell’attività dell’impresa possano effettivamente illuminare la qualità dell’offerta (cfr. Cons. Stato, n. 279/2018)" (Tar Campania, Sez. IV, n. 488 del 17 gennaio 2025; ma si veda anche Tar Lazio, III, 30 giugno 2025, n. 12898; Cons. Stato, V, 17 febbraio 2022, n. 1186; id. V, 20 giugno 2019, n. 4198; TAR Emilia Romagna- sez. Parma, I, 18 ottobre 2022, n 294; Tar Reggio Calabria, I, 30 novembre 2021, n. 901).
Pertanto, il criterio di valutazione tecnica A5 risponde ai criteri sopra enunciati, in quanto: (i) richiede la spendita di lavori analoghi su immobili di interesse storico-artistico tutelati, al fine di valutare se l'operatore economico offre una expertise già sperimentata efficacemente sul campo; (ii) si tratta di un criterio che pesa 16 punti su 80.